Skip to main content
News

Art. 62 legge 27/2012

Come operare con i Gestionali  Zucchetti

 

 

Con decorrenza 24/10/2012 è entrata in vigore l’applicazione dell’Art. 62 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano (esclusi i rapporti con i consumatori finali).
In breve la normativa prevede che:
1) i contratti vengano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e riportino l’indicazione della durata, quantità, caratteristiche e prezzo del prodotto venduto oltre alla modalità di consegna e di pagamento;

2) i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, debbano riportare la dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

3) per i contratti il termine legale per il pagamento del prezzo o del corrispettivo stabilito è di 30 gg per le merci deteriorabili e di 60 gg per tutte le altre, fermo restando l’obbligo per il cedente di emettere fatture separate per cessione di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti;

4) assoggettare interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo della scadenza del termine.

Nonostante la data di applicabilità della normativa, sono parecchi, purtroppo a tutt’oggi, gli aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti; per questo motivo si attendono ulteriori sviluppi sulla normativa.

Per dettagli su come operare attualmente contattaci

Button Text

Possiamo aiutarti? Chat